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Tribunali Emilia-Romagna > Indennità di malattia
Data: 18/10/2006
Giudice: Monaco
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 388/06
Parti: Salvatore R. / Profumerie Douglas SpA
TRIBUNALE DI PARMA - VISITA FISCALE – ASSENZA DEL LAVORATORE - GIUSTIFICATO MOTIVO - DIRITTO AL TRATTAMENTO ECONOMICO - SUSSISTE.


Una lavoratrice conveniva in giudizio l’Inps, chiedendo la condanna dell’Istituto al pagamento dell’indennità relativa ad un periodo di malattia conseguente ad un intervento chirurgico, durante il quale le era stato prescritto l’assunzione di un farmaco che le causava un sonno profondo. Per tale ragione la ricorrente non aveva udito il campanello della propria abitazione e pertanto non aveva aperto al medico Inps che doveva effettuare la visita di controllo (peraltro, essendosi recata al controllo il giorno successivo, veniva giudicata in condizioni di non poter lavorare); la lavoratrice si era quindi vista negare l’integrale corresponsione dell’indennità di malattia e respingere dall’INPS l’apposita domanda amministrativa.

Il Tribunale di Parma, sulla base dei fortissimi indizi forniti in giudizio, accoglie il ricorso, ritenendo che nel caso concreto l’assenza alla visita medica di controllo è sorretta da giustificato motivo e pertanto non opera la decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo, di cui all’art. 5 del D.L. 12.09.1983 n. 463 (poi convertito nella legge 11.11.1983 n. 638). La suddetta decadenza infatti è correlata ad un’assenza del dipendente alla visita di controllo senza giustificato motivo, che invece ricorre, secondo la giurisprudenza richiamata dal Giudice parmigiano, ogni qual volta sussista un “qualsiasi serio motivo” di assenza (Cass. 11.2.1993 n. 1711), nonché un “ragionevole impedimento” Cass. 6.5.2005 n. 9453), come pure una “seria e valida ragione” socialmente apprezzabile (Cass. 8.8.2005 n. 16627 e Cass. 6.4.2006 n. 8012).